TARI - Tassa sui Rifiuti

Ultima modifica 6 marzo 2024

Argomenti :
Imposte

TARI - Tassa sui rifiuti
Cosa è la TARI 

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES). Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.
 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile  alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ai fini Tari entro 90 giorni successivi il verificarsi dei seguenti presupposti:
- inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione di immobili;
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti
- per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo famigliare
- verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI
- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o dagli eredi dello stesso
- cessazione del possesso, dell’occupazione e della detenzione

Le denunce di possono presentare direttamente allo sportello tributi, allo sportello dell'ufficio protocollo, tramite mail (come allegato firmato) all'indirizzo ufficiotributi@comunevenegonoinferiore.it o tramite pec comune.venegonoinferiore@pec.regione.lombardia.it utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.

Modulistica
- Modello denuncia utenza domestica
- Modello denuncia utenza non domestica
- Regolamento Tari deliberazione C.C. n. 3 del 22/02/2023
- Richiesta rimborso TARI
- Richiesta informazioni
 
Riferimenti Informativi
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI:
 
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
 
Modalità di Pagamento
Gli avvisi di pagamento possono essere pagati tramite modello dell’agenzia delle entrate F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario (anche tramite home banking), alle seguenti scadenze approvate con deliberazione C.C. n. 25 del 11/06/2014:

Ravvedimento operoso
Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare la rata TARI entro la scadenze stabilita, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Ci sono tre tipologie di ravvedimento:

1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale .
3. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo entro il 90°, prevede una  sanzione pari a 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
4. Dal 91° giorno, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale .
 
Tariffe TARI 
allegato A


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