Trasparenza rifiuti 3.1.p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
Ultima modifica 21 novembre 2024
E’ possibile pagare la TARI dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso permette al contribuente di rimediare spontaneamente, entro le scadenze sotto riportate, ai tardivi od omessi pagamenti, beneficiando in tal modo di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste.
Per usufruire del ravvedimento operoso è necessario che la violazione non sia già stata notificata e comunque che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si sia a conoscenza. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Il DL 124/2019 (decreto fiscale 2020) introduce dal 2020 il ravvedimento lungo entro 5 anni.
Il D.Lgs 87/2024 ha apportato importanti modifiche all’istituto del ravvedimento operoso, ad esempio la sanzione ordinaria per omesso versamento è stata ridotta di cinque punti percentuali, passando dal trenta al venticinque percento. Le nuove disposizioni si applicano per le violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024.
Occorre quindi differenziare le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse fino al 31/08/2024, che seguiranno la precedente disposizione normativa come indicato in tabella:
Ritardo |
Sanzione ridotta da ravvedimento fino al 31/08/2024 |
Sanzione prevista fino al 31/08/2024 |
Dal 1° al 14° giorno di ritardo successivo alla scadenza |
0,1% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo |
1% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo |
Dal 15° al 30° giorno di ritardo successivo alla scadenza |
1,50% del tributo dovuto |
15% del tributo dovuto |
Entro 90 giorni dalla scadenza |
1,67% del tributo dovuto |
15% del tributo dovuto |
Entro un anno dalla scadenza o entro il termine di presentazione della dichiarazione |
3,75% del tributo dovuto |
30% del tributo dovuto |
Entro due anni dalla violazione o entro la data di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo |
4,29% del tributo dovuto |
30% del tributo dovuto |
Oltre due anni dalla violazione o oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva |
5% del tributo dovuto |
30% del tributo dovuto |
Le nuove sanzioni applicabili dal 1° settembre 2024 introdotte dal D.Lgs 87/2024, sono riportate nella seguente tabella:
Ritardo |
Sanzione ridotta da ravvedimento dal 01/09/2024 |
Sanzione prevista dal 01/09/2024 |
Dal 1° al 14° giorno di ritardo successivo alla scadenza |
0,083% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo |
0,83% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo |
Dal 15° al 30° giorno di ritardo successivo alla scadenza |
1,25% del tributo dovuto |
12,50% del tributo dovuto |
Entro 90 giorni dalla scadenza |
1,39% del tributo dovuto |
12,50% del tributo dovuto |
Entro un anno dalla scadenza o entro il termine di presentazione della dichiarazione |
3,125% del tributo dovuto |
25% del tributo dovuto |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione |
3,57% del tributo dovuto |
25% del tributo dovuto |
Dopo la comunicazione dello schema di contraddittorio dove previsto dall’art. 6-bis della L. 212/2000 |
4,16% del tributo dovuto |
25% del tributo dovuto |
Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione prevista, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2024 tale tasso risulta stabilito nella misura del 2,50%.