Trasparenza rifiuti 3.1.x) Rateizzazione degli importi
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Ultima modifica 24 maggio 2024
Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento - Art. 32 del vigente regolamento per la disciplina della TARI
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni di temporanea difficoltà economica e finanziaria;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2.L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 30 euro;
3.La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4.Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
a) degli interessi di mora pari al tasso di interesse legale a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
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